Completo
Comune di Marsicovetere
Gara #368
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA. VALORIZZAZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE DI VILLA D’AGRI DEL COMUNE DI MARSICOVETERE: SMART CITY. Linea di azione “ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA”Informazioni appalto
28/05/2025
Negoziata
Lavori
€ 342.007,46
DAMMIANO GIOVANNI
Categorie merceologiche
45 - Lavori di costruzione
Lotti
Inviato esito
1
B7D7178114
B42H24012620002
Solo prezzo
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA. VALORIZZAZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE DI VILLA D’AGRI DEL COMUNE DI MARSICOVETERE: SMART CITY. Linea di azione “ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA”
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA. VALORIZZAZIONE AREE VERDI DELLA FRAZIONE DI VILLA D’AGRI DEL COMUNE DI MARSICOVETERE: SMART CITY. Linea di azione “ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA”
€ 331.716,31
€ 42.031,23
€ 10.291,15
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| DAMMIANO | GIOVANNI | Presidente |
| Tavolaro | Francesco | Componente |
| Lacorcia | Domenica | Componente - Verbalizzante |
Scadenze
10/06/2025 11:00
11/06/2025 13:00
12/06/2025 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
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647.47 kB | |
|
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79.56 MB | |
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verbale-soretggio-smart-city.pdf SHA-256: d97e8fcedd69b7d13dd2b61467a0eb272dcf3d010e9e3a714b959af4f0940385 12/06/2025 13:57 |
309.27 kB |
Chiarimenti
04/06/2025 08:01
Quesito #1
Buongiorno, con categoria OS24 classifica I , OG1 classifica I o superiore, categoria OG10 Classifica I , si può manifestare interesse come impresa singola?
Grazie
Grazie
05/06/2025 13:23
Risposta
E' possibile la partecipazione come impresa singola in quanto in possesso di tutte le categorie richieste.
04/06/2025 10:52
Quesito #2
salve
è possibile partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto dichiarando avvalimento per la cat. OS24?
distinti saluti
è possibile partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto dichiarando avvalimento per la cat. OS24?
distinti saluti
05/06/2025 13:36
Risposta
Considerata la natura specialistica della categoria OS24, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 104, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, ritiene che le relative lavorazioni debbano essere eseguite direttamente dall’offerente oppure, in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di operatori economici, da uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento stesso. Pertanto, non è ammesso il ricorso all’avvalimento per la categoria OS24. Tale disposizione sarà ulteriormente precisata nella successiva lettera d’invito.
Le eventuali manifestazioni di interesse che prevedano l’avvalimento per la categoria OS24 saranno considerate inammissibili.
Le eventuali manifestazioni di interesse che prevedano l’avvalimento per la categoria OS24 saranno considerate inammissibili.
04/06/2025 17:14
Quesito #3
Buonasera.
Si chiede chiarimento in merito agli allegati amministrativi A/B/C/D/E che risultano mancanti per poter partecipare alla procedura.
Grazie e saluti.
Si chiede chiarimento in merito agli allegati amministrativi A/B/C/D/E che risultano mancanti per poter partecipare alla procedura.
Grazie e saluti.
05/06/2025 13:40
Risposta
Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse è previsto un unico allegato: lo schema di domanda. Tale schema sarà reso disponibile al concorrente una volta completata la procedura di partecipazione.
Gli allegati menzionati nel quesito si riferiscono presumibilmente a quelli indicati nella successiva lettera d'invito, che non sono richiesti in questa fase.
Gli allegati menzionati nel quesito si riferiscono presumibilmente a quelli indicati nella successiva lettera d'invito, che non sono richiesti in questa fase.
09/06/2025 15:16
Quesito #4
Considerata la forzatura FUORI LEGGE relativa al ricorso dell'avvalimento per la categoria OS24, la presente procederà ad inviare domanda con avvalimento ed in caso di esclusione presenterà regolare denuncia con parere espresso tramite l'ANAC.
10/06/2025 17:22
Risposta
In risposta al quesito formulato, l'Amministrazione conferma la scelta di non ammettere il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la categoria OS24.
Si precisa che nessuna "forzatura fuori legge" è stata operata, essendo la scelta dell'ente pienamente rientrante nelle disposizioni di legge. Questo ufficio si è avvalso di una specifica facoltà concessa dalla normativa vigente. A tal riguardo, si richiama l'articolo 104, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale stabilisce che: "Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento."
La presente disposizione conferisce alle stazioni appaltanti la discrezionalità di richiedere che specifici compiti, in particolare quelli relativi a opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, siano eseguiti direttamente dall'offerente o da un componente del raggruppamento. La categoria OS24 rientra in tale casistica per la sua specificità e complessità tecnica, giustificando la scelta di non consentire l'avvalimento al fine di garantire la massima qualità e responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni.
Sulla base di quanto precede, si informa che l'eventuale partecipazione in avvalimento per la categoria OS24 verrà ritenuta inammissibile ai fini del successivo invito alla procedura di gara.
Qualora si ravvisi una violazione normativa, sarebbe sto opportuno specificare norma ritenuta lesa. Si rammenta, in ogni caso, che la valutazione in merito alla legittimità delle procedure concorsuali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti competono esclusivamente alle Autorità competenti in materia, ivi inclusa l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico vigente.
Si precisa che nessuna "forzatura fuori legge" è stata operata, essendo la scelta dell'ente pienamente rientrante nelle disposizioni di legge. Questo ufficio si è avvalso di una specifica facoltà concessa dalla normativa vigente. A tal riguardo, si richiama l'articolo 104, comma 11, del Decreto Legislativo 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale stabilisce che: "Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento."
La presente disposizione conferisce alle stazioni appaltanti la discrezionalità di richiedere che specifici compiti, in particolare quelli relativi a opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, siano eseguiti direttamente dall'offerente o da un componente del raggruppamento. La categoria OS24 rientra in tale casistica per la sua specificità e complessità tecnica, giustificando la scelta di non consentire l'avvalimento al fine di garantire la massima qualità e responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni.
Sulla base di quanto precede, si informa che l'eventuale partecipazione in avvalimento per la categoria OS24 verrà ritenuta inammissibile ai fini del successivo invito alla procedura di gara.
Qualora si ravvisi una violazione normativa, sarebbe sto opportuno specificare norma ritenuta lesa. Si rammenta, in ogni caso, che la valutazione in merito alla legittimità delle procedure concorsuali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti competono esclusivamente alle Autorità competenti in materia, ivi inclusa l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico vigente.